IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Dopo il sesto  comma  dell'art.  16  della  legge  regionale  5
dicembre  1978,  n.  65,  cosi'  come modificato dagli articoli 1 e 5
della legge regionale  29  dicembre  1981,  n.  83,  e'  aggiunto  il
seguente:
   "All'avente  causa  per  atto  tra  vivi  o per causa di morte del
beneficiario delle provvidenze di cui al presente  articolo  spettano
gli stessi benefici previsti per il dante causa".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 27 gennaio 1992
 
                              GHIRELLI